CPB entro il 2 novembre: quali professionisti possono aderire

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29 Ottobre 2026, di Redazione PMI.it

Un professionista che esercita l’attività sia in forma individuale sia partecipando a un’associazione professionale può aderire entro il 2 novembre al concordato preventivo biennale solo se anche quest’ultima fa la medesima scelta. Se però le due attività sono riconducibili a ISA differenti, il professionista può scegliere il CPB indipendentemente dalla decisione dello studio associato o della società di cui fa parte. Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con un interpello sul caso di un notaio, dopo che l’eccezione è stata introdotta dal decreto Omnibus.

La regola sul CPB per i professionisti associati vale già per le adesioni al CPB 2026-2027, a pochi giorni dalla scadenza per aderire. L’istituto, introdotto dalla Riforma fiscale, consente ai contribuenti soggetti agli ISA di accordarsi con il Fisco sul reddito imponibile su cui pagare le imposte per due anni. Fra requisiti ed eccezioni, la legge regola anche il rapporto tra il professionista e lo studio associato, la società tra professionisti (STP) o la società tra avvocati in cui lavora.

Attività con ISA diversi: il caso del notaio associato

Il professionista che partecipa a uno studio associato può aderire al CPB anche se lo studio non aderisce, a condizione che le due attività siano riconducibili a indici sintetici di affidabilità fiscale diversi. Il Fisco risponde al quesito di un notaio che, oltre a esercitare l’attività individuale, partecipa a un’associazione fra notai che si occupa esclusivamente delle esecuzioni immobiliari e delle aste di vendita delegate dal giudice dell’esecuzione. L’elemento determinante è che le attività sono connotate da ISA diversi, e di conseguenza non sono sovrapponibili.

La ratio della norma è evitare che, in presenza di più attività, il contribuente possa trasferire arbitrariamente il redditodall’una all’altra per assoggettarlo al regime fiscale più conveniente, per esempio spostando compensi da chi è tassato sul reddito effettivo a chi paga le imposte sul reddito concordato.

Nel caso del notaio lo statuto esclude questa possibilità in entrambe le direzioni: l’associazione può svolgere soltanto le vendite delegate, e gli associati devono svolgerle esclusivamente per conto e per mezzo dell’associazione, che emette le fatture. Quando le attività ricadono in ISA differenti, il decreto Omnibus fa cadere il vincolo di adesione congiunta, e la scelta sul concordato diventa più flessibile.

Cause di esclusione dal CPB per studi associati e STP

Le cause di esclusione che legano professionista e studio sono due, previste dall’art. 11, comma 1, lettere b-quinquies) e b-sexies) del D.Lgs. 13/2024, inserite dall’art. 9 del D.Lgs. 81/2025 e applicate dalle adesioni al biennio 2025-2026. Dal biennio 2026-2027 entrambe operano solo se l’associazione o la società partecipata esercita attività riconducibili al medesimo ISA applicato dal professionista.

Il vincolo per il professionista associato

La prima impedisce l’adesione ai contribuenti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e partecipano a un’associazione professionale, a una società tra professionisti o a una società tra avvocati che non aderisce a sua volta al concordato per gli stessi periodi d’imposta. La partecipazione si valuta nel periodo d’imposta precedente al biennio della proposta.

Il vincolo per lo studio associato e la STP

La seconda, speculare, esclude l’associazione o la società quando non aderiscono al CPB, negli stessi periodi d’imposta, tutti i soci o associati che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo.

La modifica del decreto Omnibus

In entrambi i casi, per effetto dell’art. 28, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (decreto Omnibus), la causa di esclusione opera solo se l’associazione o la società partecipata sono riconducibili al medesimo ISA del professionista. In chiaro, l’obbligo di aderire tutti insieme riguarda soltanto professionista e studio che applicano lo stesso indice.

La circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026 ricorda che la norma conferma la lettura già data dall’Agenzia con l’interpello n. 45 del 24 febbraio 2026, sul caso di un commercialista associato a una scuola di sci. Lo stesso criterio vale per le cause di cessazione durante il biennio, previste dall’art. 21, comma 1, lettere b-quinquies) e b-sexies) del D.Lgs. 13/2024.

Dal 1° gennaio 2027 la disciplina del CPB confluisce nel Testo unico adempimenti e accertamento, approvato con il D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141; per le adesioni al biennio 2026-2027 l’Agenzia continua a richiamare il D.Lgs. 13/2024.

Interpello 191/2026: adesione al CPB senza l’associazione

Con la risposta a interpello n. 191 del 23 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate stabilisce che il notaio può accedere alla proposta di concordato preventivo biennale per il 2026-2027 a prescindere dall’eventuale adesione dell’associazione, perché le due attività applicano ISA differenti. In generale, alla stessa condizione i professionisti possono accedere al CPB anche se l’ente partecipato non aderisce, e l’associazione professionale può farlo anche se non aderiscono all’istituto, negli stessi periodi d’imposta, tutti gli associati o soci che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo.

Nel caso specifico, per il periodo d’imposta 2024 il notaio ha presentato il modello ISA DK01U (attività degli studi notarili, codice ATECO 69.10.20), mentre l’associazione ha presentato il DK30U (attività di supporto alle attività legali, giuridiche e notarili, codice ATECO 69.10.30). Non si applica quindi la causa di esclusione della lettera b-quinquies), a condizione che i due soggetti continuino a svolgere attività riconducibili a ISA differenti. Nel parere l’Agenzia avverte di non valutare la correttezza dei codici ATECO e degli ISA applicati, sui quali conserva il potere di controllo.

Il notaio aveva già aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e intende rinnovare l’adesione. Chi conferma il concordato per il 2026-2027 accede anche al ravvedimento speciale delle annualità dal 2020 al 2023, riservato a chi rinnova.

Studio associato e CPB 2026-2027: quando l’adesione è congiunta

Per stabilire se l’adesione individuale al CPB è libera si confrontano gli ISA applicati dal professionista e dallo studio associato nel periodo d’imposta precedente al biennio, cioè il 2025 per le adesioni al 2026-2027: con lo stesso indice le scelte vanno coordinate, con indici differenti ciascuno decide da sé.

Situazione Effetto sul CPB 2026-2027
Professionista e studio associato, STP o società tra avvocati applicano lo stesso ISA Il professionista aderisce solo se aderisce anche l’ente, e l’ente solo se aderiscono tutti gli associati con quell’ISA (art. 11, comma 1, lettere b-quinquies e b-sexies, D.Lgs. 13/2024)
Professionista e studio applicano ISA differenti, come il notaio (DK01U) e l’associazione notarile (DK30U) Ciascuno sceglie da sé se aderire (art. 11, comma 1, lettere b-quinquies e b-sexies, D.Lgs. 13/2024, modificate dall’art. 28, comma 1, lettera b, D.Lgs. 148/2026; risposta a interpello n. 191 del 23 ottobre 2026)
Per l’attività dello studio o della STP non sono approvati gli ISA, oppure l’ente ha una causa di esclusione dagli ISA Il professionista può aderire individualmente, mentre l’ente non può aderire per mancanza del presupposto (Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 6 ottobre 2026, par. 1.7; FAQ n. 3 del 3 giugno 2026)
Un associato non applica gli ISA, per esempio perché è in regime forfettario Lo studio e gli altri associati che applicano gli ISA possono aderire (FAQ n. 1 del 25 settembre 2025, richiamata dalla Circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026)
Bienni sfalsati con lo stesso ISA: lo studio ha aderito per il 2024-2025 e l’associato per il 2025-2026, o viceversa Gli effetti del CPB per il 2026 proseguono per entrambi solo se chi ha aderito per primo rinnova per il 2026-2027; il mancato rinnovo è causa di cessazione (art. 21, comma 1, lettere b-quinquies e b-sexies, D.Lgs. 13/2024; FAQ n. 3 del 25 settembre 2025)
Durante il biennio cessa il concordato dello studio o di un associato Con lo stesso ISA la cessazione si estende all’altra posizione; con ISA differenti ciascun concordato prosegue (art. 21, comma 1, lettere b-quinquies e b-sexies, D.Lgs. 13/2024, modificate dall’art. 28 del D.Lgs. 148/2026)

Dal biennio 2026-2027 l’adesione effettuata in presenza di una causa di esclusione è priva di effetti (art. 11, comma 1-bis, D.Lgs. 13/2024, introdotto dal D.Lgs. 148/2026), e il concordato si considera come mai perfezionato. Per questo il confronto tra i codici ISA si fa prima di inviare il modello CPB, entro il 2 novembre 2026 per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Se in un controllo emergesse che professionista e studio dovevano applicare lo stesso indice, la causa di esclusione opererebbe e l’adesione individuale non produrrebbe effetti.